(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 18 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Integrazione all'art. 56 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 1. Dopo il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 16/2008 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a spese del responsabile dell'abuso, previa valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale circa le modalita' con cui procedere all'esecuzione d'ufficio della demolizione. 3. I lavori di demolizione possono essere affidati: a) ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, secondo le disposizioni vigenti in materia di scelta del contraente; b) avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa. 4. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori alle imprese di cui al comma 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne da' notizia al Prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. 5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte per l'aggiudicazione dei contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza. 6. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, Parte II, e successive modificazioni, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi dell'intervento dell'Amministrazione richiedente.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 17 giugno 2008 BURLANDO