(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del
                           18 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
 Integrazione all'art. 56 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

   1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 16/2008
sono aggiunti i seguenti commi:
    «2.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al comma 1, il
dirigente  o il responsabile del competente ufficio comunale provvede
a    spese    del   responsabile   dell'abuso,   previa   valutazione
tecnico-economica  approvata dalla Giunta comunale circa le modalita'
con cui procedere all'esecuzione d'ufficio della demolizione.
   3.  I lavori di demolizione possono essere affidati: a) ad imprese
tecnicamente  e  finanziariamente  idonee,  secondo  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  scelta del contraente; b) avvalendosi delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita   convenzione  stipulata  d'intesa  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
   4.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  affidamento dei lavori alle
imprese  di  cui  al  comma  3,  il  dirigente  o il responsabile del
competente  ufficio  comunale  ne  da'  notizia al Prefetto, il quale
provvede  alla  demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione,    ovvero   tramite   impresa   finanziariamente   e
tecnicamente  idonea  se  i  lavori  non siano eseguibili in gestione
diretta.
   5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte
per  l'aggiudicazione  dei  contratti  d'appalto  per  demolizioni da
eseguirsi all'occorrenza.
   6.  Per  le  opere  abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o
dichiarati  di  interesse  particolarmente  importante  ai  sensi del
d.lgs. n. 42/2004, Parte II, e successive modificazioni, o su beni di
interesse  archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate
su  immobili  soggetti  a  vincolo  di  inedificabilita'  assoluta in
applicazione delle disposizioni della Parte III del d.lgs. n. 42/2004
e  successive  modificazioni,  il  Soprintendente, su richiesta della
Regione,  del  comune  o  delle altre autorita' preposte alla tutela,
ovvero  decorso  il  termine  di centottanta giorni dall'accertamento
dell'illecito,    procede   alla   demolizione,   anche   avvalendosi
dell'intervento dell'Amministrazione richiedente.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 17 giugno 2008
                              BURLANDO